La modifica proposta dalla maggioranza in Senato in materia di violenza sessuale sta dividendo l’opinione pubblica. Sullo sfondo di questa spaccatura c’è la codifica, nell’immaginario collettivo, di cosa sia uno stupro. Da decenni i movimenti si sono battuti per un cambio di paradigma interpretativo. Un report del Parlamento europeo del gennaio 2023 denunciava che solo 21 dei 27 Stati membri avevano ratificato la Convenzione di Istanbul, e che di questi solo 14 avevano adeguato di conseguenza la disciplina nazionale, prevedendo il consenso come elemento essenziale del reato di violenza sessuale. Tra chi ha mancato questo adeguamento, l’Italia. Ai sensi dell’art. 36 della Convenzione, «il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona».

Attualmente il codice penale italiano, all’art. 609-bis, qualifica lo stupro in relazione all’uso della forza, della minaccia di forza o della coercizione, o dell’abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della vittima. La riforma del 1996 ha finalmente riconosciuto i reati di violenza sessuale come reati contro la persona e non contro la morale pubblica, ma non ha prodotto alcuna modifica dell’art. 609-bis. L’esigenza della prova dell’uso della violenza è frutto di una cultura patriarcale e maschilista, che parte dal presupposto che esista una sorta di violenza gradita alla vittima, la cosiddetta vis grata puellae. Solo grazie alla giurisprudenza, negli ultimi anni, l’elemento del consenso è stato valorizzato. Nel maggio scorso, per esempio, la Corte di cassazione ha affermato che «nei reati contro la libertà sessuale il dissenso è sempre presunto, salva prova contraria».  La giurisprudenza interpreta già il reato di violenza sessuale sulla base del consenso esplicito.

Un percorso verso il dissenso

Il 19 novembre 2025 la Camera aveva approvato un testo di compromesso, in virtù di un accordo politico di cui la presidente del Consiglio si era fatta garante, che operava un adeguamento alla Convenzione di Istanbul. Si trattava di ben più di un adeguamento normativo, significava un cambio di passo culturale ampiamente atteso che introduceva per l’appunto l’elemento del consenso. Secondo l’accordo, la legge sarebbe passata al Senato che l’avrebbe approvata subito e senza modifiche, in occasione del 25 novembre, la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Ma così non è stato. I partiti di maggioranza, capeggiati dalla Lega, hanno sollevato obiezioni, chiedendo e ottenendo che il testo venisse modificato passando per la Commissione Giustizia del Senato. 

La Commissione, presieduta da Giulia Buongiorno, ha avviato un ciclo breve di audizioni e operato uno stravolgimento radicale rispetto al testo della Camera.  Nella seduta del 22 gennaio 2026, la presidente della Commissione giustizia del Senato ha presentato, in qualità di relatrice, una proposta di emendamento che è stata votata al Senato il 27 gennaio, con molte contestazioni anche di piazza.

Che cosa cambia?

L’emendamento Buongiorno, in primis, abbandona il modello del consenso in favore del modello del dissenso. Il nuovo impianto mette al centro il concetto di “volontà contraria”, stabilendo che essa ricorre anche quando il fatto è commesso a sorpresa ovvero approfittando dell’impossibilità della persona offesa di esprimere il dissenso. Da notare che non si fa riferimento a un dissenso che può essere manifestato in ogni momento, anche dopo un iniziale consenso, come già riconosce peraltro la giurisprudenza.

Viene anche introdotto un aspetto estremamente controverso, cioè che la volontà contraria deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso. Questo, in sede giudiziale, rischia di diventare un elemento in favore dell’aggressore. Inoltre, modula la pena diversamente per i fatti commessi contro la volontà da un lato e, dall’altro, per i fatti più gravi perché commessi con violenza o minaccia, abuso di autorità o approfittando di condizioni di inferiorità psicofisica. In modo eccezionale, non viene aumentato il massimo ma diminuito il minimo per alcuni reati sessuali, riducendo la pena da 4 a 10 anni in luogo dell’attuale previsione che è da 6 a 12. Da ultimo, viene abbandonato il riferimento alle condizioni di “particolare vulnerabilità” della persona offesa, diverse da quelle di vera e propria inferiorità psico-fisica, e viene modificata l’attenuante dei casi di minore gravità, facendola dipendere dalle modalità della condotta, dalle circostanze del caso concreto, nonché dal danno fisico o psichico arrecato alla persona offesa. 

Impianti antitetici a confronto

Tra le critiche più diffuse emerge quella secondo cui il testo, così come formulato, tutela l’aggressore al posto della vittima, aumentando il rischio di vittimizzazione secondaria dentro le aule dei tribunali per chi subisce violenza. La Camera e il Senato, dunque, hanno scelto come riferimento due modelli antitetici: il primo basato sul concetto che “Solo sì è sì”, riprendendo il modello francese, e il secondo sul concetto “No è no”, riprendendo il modello tedesco. Non si tratta, come può apparire, semplicemente di diverse locuzioni, ma di impianti giuridici e culturali completamente opposti. Analizzando la legge francese e tedesca possiamo capire meglio le differenze. La Francia ha operato una riforma dei reati sessuali l’8 novembre 2025, sull’onda dello scandalo suscitato dal caso di Gisele Pelicot, optando, come quello spagnolo, per il modello del “consenso puro” anziché per quello “dissensuale” adottato nello Strafgesetzbuch tedesco. La riforma francese ha modificato radicalmente la disciplina delle aggressioni sessuali, incentrandone la tipicità sul concetto di “atto sessuale non consentito”, anziché sull’imposizione dell’attività sessuale mediante violenza. In Francia il legislatore ha definito lo stupro come qualsiasi atto sessuale compiuto in assenza del consenso espresso della persona, riconoscendo che l’assenza di opposizione non equivale a consenso 

Diversamente, la legislazione tedesca si basa, come l’attuale testo approvato al Senato, sul modello “dissensuale”, dove la rilevanza penale della condotta sessuale si fonda sul mancato rispetto dell’opposizione altrui, cioè del dissenso, il quale ovviamente dovrà essere in qualche modo manifestato e comprensibile all’aggressore. 

Va rilevato, sotto il profilo comparatistico, che la Germania non è l’unico paese europeo che ha adottato il modello del dissenso, ma anche Portogallo, Svizzera e Repubblica Ceca. Il modello del consenso, però, rimane quello più diffuso, essendo adottato in 20 legislazioni penali, tra le quali figurano gran parte degli Stati dell’Europa occidentale, e segnatamente la Spagna, l’Inghilterra ed ora la Francia. La proposta Buongiorno adotta il modello tedesco anche letteralmente, dando rilevanza penale agli atti sessuali compiuti “contro la volontà” della persona offesa. 

Visioni opposte sull’autodeterminazione dei corpi

Il dibattito su consenso versus dissenso evidenzia posizioni diverse sul carico della prova e sul rischio di vittimizzazione secondaria nel processo, ma soprattutto si divide sul concetto di autodeterminazione dei corpi, denunciando una cultura della sessualità predatoria. Ora il focus sarà sulla volontà, che non è consenso. Vince la resistenza culturale di una parte degli uomini della maggioranza, quella più retriva e reazionaria. Il consenso, come afferma Vera Gheno, è riconoscimento della libertà femminile come limite e come scelta libera e incondizionata, non come concessione. Con le modifiche proposte e difese da Giulia Buongiorno per il ddl sulla violenza sessuale, si passa dalla necessità di esprimere la volontà di compiere l’atto alla necessità di esprimere la non-volontà di compierlo, tolti casi specifici. Mettere il focus sul consenso significa educare a prestare attenzione ai segnali, tutti, che vengono dai corpi; significa educare alla relazione sessuale. 

Inoltre, come affermato da Elena Biaggioni, avvocata della rete Di.Re., per capire la portata di questa modifica non bisogna guardare a quello che attualmente dice il codice penale, ma a come la giurisprudenza l’ha interpretato negli ultimi decenni. Infatti, può succedere che si acconsenta a un approccio sessuale fino a un certo punto, ma poi si neghi il consenso quando c’è la richiesta di ulteriori atti, e questo è un criterio sul quale la giurisprudenza è oramai consolidata. 

Su questo aspetto concorda anche Gian Luigi Gatta, presidente dell’Associazione italiana dei professori di diritto penale (AIPDP) e direttore della rivista Sistema Penale, secondo cui il nuovo disegno di legge non fa riferimento a un dissenso che può essere manifestato in ogni momento, anche dopo un iniziale consenso, come già riconosce la giurisprudenza. L’emendamento della Camera mette in discussione l’interpretazione giurisprudenziale, visto che cambia il riferimento normativo a cui dovranno riferirsi i giudici che valuteranno i casi. 

Tra le critiche viene rilevato quanto la questione dei danni sia estremamente arbitraria e che diventerà il mezzo a cui i difensori degli imputati faranno appiglio per ottenere condanne inferiori ai due anni di reclusione, soglia oltre la quale si può ottenere la sospensione condizionale della pena e non andare in carcere. 

Maggiore spazio all’ambiguità

Le spontanee e recenti manifestazioni di piazza contro l’approvazione della proposta Buongiorno puntano il dito anche su un altro elemento del nuovo testo: il riferimento al contesto. Infatti, la volontà contraria andrà «valutata» tenendo conto della situazione e del contesto, il che significa aumentare la possibilità per il giudice di interpretare in modo favorevole all’imputato il suo comportamento violento. Infine, ci sono gli atti violenti compiuti «a sorpresa», quelli in cui la vittima, proprio perché “sorpresa”, non ha avuto il tempo di manifestare la propria volontà contraria, cioè il proprio dissenso. La “giustifica” della mancata espressione del dissenso, a causa della sorpresa, forse, è un’aberrazione ancora maggiore. Nella realtà dei tribunali, le donne che denunciano una violenza sono spesso costrette a spiegare perché non hanno resistito, perché non hanno gridato, perché non si sono opposte: solo il consenso libero e attuale spazza via ogni ambiguità

Secondo coloro che rappresentano la voce a favore della proposta Buongiorno, la nuova versione elimina invece alcuni aspetti poco chiari del reato per come era stato formulato in precedenza, per esempio il concetto di condizione di «particolare vulnerabilità» della persona offesa, non meglio specificato nel testo. Più in generale, viene sostenuto che un modello di reato di violenza sessuale improntato sull’espressione del dissenso anziché su quella del consenso sia più aderente alle «indicazioni emerse in dottrina», cioè nel dibattito scientifico sull’argomento. 

La stessa Buongiorno, nel promuovere questo emendamento, ha usato giustificazioni più tecniche, relative cioè allo svolgimento del dibattimento, che politiche. «La norma garantisce il massimo della tutela delle vittime in tutte le possibili situazioni, senza tuttavia pregiudicare le dinamiche probatorie tipiche del processo penale e il diritto di difesa dell’imputato», ha detto al Senato. 

Tuttavia si può collegare questo colpo di mano sulla violenza sessuale ad altri provvedimenti di questo governo, come quello sulla limitazione di un’educazione sessuale affettiva nelle scuole, il consenso informato preventivo e l‘introduzione della norma sul femminicidio, per comprendere come ci sia una coerenza di fondo nell’attività legislativa. Di fatto, è difficile smentire chi afferma che questa maggioranza alimenti la persistenza di una mentalità patriarcale e maschilista che tende a preservare un presunto ordine naturale e tradizionale dei rapporti sociali. Il mondo dell’antiviolenza e dei femminismi e transfemminismi sta già preparando una lunga e articolata mobilitazione, costruendo una risposta collettiva che possa coinvolgere il paese. Vedremo se il Parlamento sarà all’altezza del momento.