Il 22 e il 23 marzo si svolgerà il referendum sulla riforma costituzionale firmata dalla presidente del consiglio Meloni e dal ministro della giustizia Nordio. È un referendum necessario.  I costituenti hanno reso difficili le modifiche alla nostra carta fondamentale imponendo il doppio passaggio alla Camera e al Senato e prevedendo che, se l’approvazione non è avvenuta con la maggioranza di due terzi dei componenti, le modifiche approvate vadano sottoposte al referendum popolare, così da consentire al popolo di opporsi a quelle modifiche non condivise da tutti o quasi i suoi rappresentanti. Ipotesi che ritenevano remota, dato il complesso iter delle leggi di riforma della carta costituzionale.  La proposta Meloni-Nordio è stata invece approvata nei quattro passaggi parlamentari senza che una sola virgola sia stata cambiata. I tentativi dell’opposizione, e della stessa maggioranza, di discuterla sono caduti nel vuoto. 

Dunque è stata votata senza una vera discussione; non avendo ottenuto i voti sufficienti a evitare il referendum, siano ora chiamati a votare per dire se vogliamo che entri in vigore o se ci opponiamo. Non è richiesto un numero minimo di votanti: pochi voti possono cambiare le sorti di sette articoli della Costituzione, che avevano richiesto 23 sedute dell’assemblea Costituente per la loro redazione. Era frutto della mediazione di visioni politiche diverse, ma tutte tese a realizzare l’indipendenza della magistratura dal potere politico dopo la fine della dittatura:

Perché è bene riflettere sul funzionamento e sui poteri di questo Consiglio Superiore della Magistratura, il quale segue tutta la vita del magistrato dall’assunzione alla promozione ed ai trasferimenti. Un organo del genere che fosse sotto l’influenza politica, sarebbe evidentemente un organo non adatto a dare una Magistratura indipendente, perché il magistrato è un uomo e non un eroe e sottoposto a questa forma di controllo, potrebbe essere tentato di ubbidire piuttosto alla voce del suo interesse personale anziché alla missione che lo Stato gli affida”
(dagli atti della Costituente, seduta del 7 novembre 1947, Vinciguerra)

La riforma si articola su tre direttrici: la separazione delle carriere dei pubblici ministeri e dei giudici, le modifiche al consiglio superiore della magistratura e la creazione dell’Alta Corte disciplinare.
Nel nostro sistema il Pubblico Ministero è organo di giustizia: mentre imputato e difensore agiscono per interesse personale, scopo del Pubblico Ministero è l’applicazione corretta della legge. Questo spiega perché debba indagare a 360 gradi; perché possa e debba chiedere l’assoluzione di un imputato se la responsabilità non è provata; perché intervenga anche in alcuni procedimenti civili, quando sono in gioco questioni di stato o relative a minori. 
Le funzioni del PM e del giudice sono separate dal 2015; il passaggio dall’una all’altra è consentito per una sola volta e prevede il cambiamento della Regione di servizio.  I cambiamenti sono rari (inferiori allo 0,5% nell’ultimo anno).  La riforma introduce la separazione delle carriere, cioè delle due magistrature, fin dalla “culla”, come chiesto dall’avvocatura. 
Ma non approfondirò l’argomento perché per separare le carriere non è necessaria una modifica della Costituzione. Lo ha detto la Corte Costituzionale con le sentenze 37/2000, presidente Vassalli, rel. Onida, e 58/2022 pres. Amato, relatore Zanon, oggi presidente del Comitato del SI.

Le elezioni a sorteggio del CSM

È chiaro a tutti, a meno di una settimana dal voto, che lo scopo della legge costituzionale è modificare la composizione e le attribuzioni del Consiglio Superiore di Magistratura (CSM). Oggi un unico organo di autogoverno, presieduto dal Presidente della Repubblica, i cui membri togati sono eletti dai magistrati e quelli laici dal Parlamento. Domani due CSM distinti, i cui membri togati sono estratti a sorte tra i circa 9.000 magistrati, e i membri laici estratti a sorte da elenchi predisposti dal Parlamento secondo criteri che dovranno essere dettati dalle leggi di attuazione, da approvare nell’anno dall’entrata in vigore.

Al CSM è inoltre sottratta la competenza disciplinare, che oggi vede l’iniziativa del Procuratore Generale presso la Corte di cassazione o del Ministro della Giustizia e un giudizio di fronte a una speciale commissione del CSM, con possibilità di impugnazione alle Sezioni Unite della Cassazione. Con la nuova disciplina sarà attribuita a un organo nuovo, l’Alta Corte, i cui membri saranno di nuovo estratti a sorte e le cui e decisioni saranno impugnabili solo di fronte alla stessa Alta Corte. 

Dunque si attribuiscono a tre diversi organi costituzionali funzioni che oggi sono affidate a uno solo.  Se ne scelgono i componenti con il sorteggio, semplice per i magistrati, temperato dalla preparazione di una lista per la componente di nomina parlamentare.

I sostenitori della scelta la presentano come rimedio alle degenerazioni correntizie e agli accordi opachi.  In realtà il sorteggio produce un effetto combinato, mai sperimentato in Europa e pericoloso per l’indipendenza della magistratura dal potere politico. I togati estratti a sorte non rispondono a nessun elettore e la loro autorevolezza è indebolita, perché privi di rappresentatività: sono monadi catapultate a svolgere funzioni che non hanno scelto. È vero che abbiamo superato un concorso molto selettivo, ma la nostra formazione è diretta all’applicazione del diritto al caso concreto. Il Consiglio superiore non è un consiglio di amministrazione: è un organo di garanzia costituzionale, rappresentativo di idee, prospettive, orientamenti su come si effettua il governo della magistratura e su come si organizza il servizio giustizia.

Per contro i membri di nomina parlamentare sono estratti da elenchi precompilati e approvati dalla maggioranza e dunque la rappresentano in modo compatto nel CSM. 

È dunque evidente che la riforma si risolve dunque in un aumento del peso della componente politica a fronte della componente tecnica togata.  Questo effetto è stato voluto, come ha ben chiarito ripetutamente il Ministro Nordio nei suoi interventi e nel suo libro. Questa riforma giova a chi sarà al Governo.

Giustizia, scienza e diritti costituzionali

Perché tutto questo interessa anche il mondo scientifico?
La questione del metodo è già stata evidenziata nell’articolo di Giovanni Dosi pubblicato su Scienza in rete il 10 marzo. Aggiungo solo che introdurre il sorteggio come metodo di scelta di un organo costituzionale crea un pericoloso precedente.

Ma vi è anche un altro profilo che mi preme ricordare. Le decisioni della giurisprudenza hanno spesso toccato campi attigui a quelli scientifici. Il fatto che la riforma sia sulla separazione delle carriere di giudici e PM non deve fare scordare che riguarda l’intera magistratura e dunque anche i giudizi civili e del lavoro. Sono questi i campi nei quali le decisioni di singoli casi che interessano il sapere scientifico hanno determinato cambiamenti importanti nel sentire sociale e realizzato diritti costituzionali in precedenza privi di tutela. 

Penso alla tutela del diritto alla salute di cui all’art. 32 della Costituzione: sono state le sentenze di merito che hanno riconosciuto il risarcimento per lesione dell’integrità psico-fisica individuando per prime il cosiddetto danno biologico,  nel passato recente tutt’altro che scontato, riconoscendolo non solo nei rapporti con le assicurazioni private (per esempio in relazione ai sinistri stradali), ma anche nei rapporti con lo Stato (per esempio in relazione alle emotrasfusioni con sangue infetto).  Sotto profilo del tutto diverso hanno condannato lo Stato, in ritardo colpevole nel recepimento delle direttive europee in materia, a pagare il compenso dovuto ai medici specializzandi.

Vi sono poi le questioni di bioetica, che sempre più spesso i giudici si trovano a dover affrontare e risolvere, pur assenza di una normativa costituzionalmente adeguata. Si pensi alle questioni legate alla fine della  vita, sulle  quali rimangono senza risposta gli accorati appelli della Corte costituzionale;  le questioni correlate alla procreazione medicalmente assistita e allo status dei figli di coppie omogenitoriali.

Si condividano o meno le decisioni assunte dalla giurisprudenza, è comunque certo che sono state assunte in totale indipendenza di giudizio, anche quando un parte è molto più debole dell’altra. Indipendenza interna, perché ha piena attuazione il principio del giudice naturale e i giudici sono soggetti solo alla legge, sicché non vi sono vincoli gerarchici ma solo diversità di funzioni; indipendenza esterna, perché le decisioni sulla sua vita professionale spettano al  solo Consiglio superiore. 

Potremo dire la stessa cosa quando le progressioni in carriera, i trasferimenti o le richieste di incarichi direttivi saranno valutati da un CSM sorteggiato? O anche la magistratura, anzi, le magistrature, vireranno verso la gerarchizzazione e il controllo, come segnalato da Dosi per l’università?
Basterebbe questo dubbio per votare NO.