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Il 16 settembre scorso la polizia ha perquisito le abitazioni di 23 medici in nove città italiane, da Bari a Milano, da Roma a Biella, su disposizione della Procura di Ravenna. Cellulari e computer sequestrati. L’accusa, per ora rivolta a un solo nuovo indagato, l’infettivologo Nicola Cocco, è pesante: associazione a delinquere finalizzata alla produzione di falsi certificati medici, in concorso con altre tre persone già indagate nei mesi precedenti. Il reato contestato non riguarda farmaci, ricette o frodi assicurative. Riguarda un giudizio clinico: l’idoneità o meno di una persona straniera a essere reclusa in un Centro di permanenza per il rimpatrio (CPR).

La vicenda nasce, però, a febbraio 2026, quando la Squadra mobile perquisisce il reparto di Malattie infettive dell’ospedale di Ravenna. Otto medici finiscono indagati per falso ideologico: su 64 persone visitate tra settembre 2024 e gennaio 2026, 34 erano state giudicate non idonee al trattenimento. Il gip dispone misure cautelari: interdizione dalla professione per tre di loro, divieto di occuparsi di certificazioni per gli altri cinque, sulla base di una bozza di modulo per la valutazione di non idoneità, elaborata a Ravenna e poi ritrovata, secondo gli inquirenti, in altri ospedali italiani. 

A settembre l’inchiesta si allarga: 23 infettivologi e psichiatri perquisiti, l’ipotesi non più di episodi isolati ma di una rete organizzata su scala nazionale. 

Al di là di alcune facili condanne a priori, mediatiche e politiche, la vicenda è ancora del tutto aperta: nessuno dei fatti contestati è stato provato in giudizio, e la stessa gip che ha firmato le prime misure cautelari ha precisato che le opinioni politiche dei medici, compresa la loro adesione a un possibile movimento contrario ai CPR, restano libertà di espressione legittima. Ma la vicenda giudiziaria, di per sé, dice relativamente poco su una questione più ampia, che riguarda la natura di queste strutture e il ruolo che la legge chiede ai medici di svolgere al loro interno.

Perché i CPR costano così tanto per così poco?

I CPR non sono un carcere, almeno non sulla carta. Sono luoghi di detenzione amministrativa: una misura cautelare, non una pena per un reato, prevista dall’art. 14 del Testo Unico Immigrazione quando non è possibile eseguire subito l’espulsione di una persona straniera. 

Introdotti nel 1998 dalla legge Turco-Napolitano con un limite di 30 giorni, hanno visto la durata massima crescere nel tempo fino agli attuali 18 mesi, un tetto fissato dalla direttiva europea sui rimpatri e adottato, con soglie diverse, in quasi tutta l’Unione. 

Non è solo una specificità italiana, dunque: anche Germania, Francia e Paesi Bassi trattengono richiedenti asilo e persino minori non accompagnati per periodi lunghi, e nel Regno Unito (che non è vincolato dalla direttiva UE) la detenzione può protrarsi a tempo indeterminato, con casi storici fino a otto anni.

Tuttavia, il caso italiano mette bene in evidenza quanto il rapporto tra costi e risultati sia estremamente sfavorevole. Secondo i dati raccolti dalla piattaforma «Trattenuti», realizzata da ActionAid Italia e dal Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Bari con il coordinamento di Giuseppe Campesi, tra il 2014 e il 2023 sono passate nei CPR italiani circa 50.000 persone, a un costo di 39 milioni di euro nel solo biennio 2022-2023. 

Il tasso di rimpatrio effettivo, la ragione per cui questi centri esistono, si è fermato al 10,4 per cento dei provvedimenti di espulsione nel 2023 e 2024: cioè, su dieci persone per cui un’espulsione viene disposta, una sola viene davvero rimpatriata attraverso il CPR. 

Il costo medio per posto letto sfiora i 29.000 euro l’anno, con punte di 71.000 euro a Brindisi. Il caso limite è il centro di Gjader, in Albania: operativo per cinque giorni nel 2024, costato 570.000 euro, 114.000 euro al giorno, per venti persone, tutte poi rilasciate. 

Nello stesso periodo, sottolinea il rapporto, è cresciuta la quota di richiedenti asilo trattenuti pur non avendo alcun provvedimento di espulsione a proprio carico: un uso dei CPR che si allontana dalla loro funzione dichiarata. 

Sul fronte dei controlli, un’inchiesta del giornale Altreconomia ha contato appena 33 ispezioni prefettizie in cinque anni sull’intero sistema. Sono numeri che chiunque, indipendentemente dalla propria opinione sulle politiche migratorie, può leggere come l’indicazione di uno strumento poco efficiente rispetto al proprio scopo dichiarato.

Il rischio per la salute: cosa dice la letteratura scientifica

Il secondo terreno riguarda gli effetti della detenzione amministrativa sulla salute. La fonte più solida è un evidence brief pubblicato dall’Organizzazione mondiale della sanità il 22 gennaio 2026, realizzato dal Global Detention Project sulla base di una rassegna sistematica della letteratura 2011-2025. 

Il documento riporta tassi di ansia tra il 54 e il 65 per cento e di depressione tra il 68 e il 74 per cento fra le persone detenute, significativamente più alti di quelli osservati nella popolazione migrante non detenuta; segnala, inoltre, che il rischio di autolesionismo cresce con la durata del trattenimento; e osserva che il sovraffollamento e le condizioni igienico-sanitarie carenti dei centri sono associati a un aumento di malattie infettive come scabbia e tubercolosi. 

È un documento cauto, che correttamente denuncia i propri limiti: scarsità di dati, governi poco trasparenti, letteratura concentrata sui paesi ricchi. Descrive un’associazione statistica, non un rapporto di causa-effetto univoco e automatico per ogni singolo caso. Ma descrive anche una realtà inadeguata anche per le fonti di informazione.

Diversa è la posizione espressa da alcuni dei medici coinvolti nella vicenda italiana. Lo stesso Nicola Cocco, insieme ad altri sei colleghi della Società italiana di medicina delle migrazioni (SIMM), ha pubblicato il 6 aprile 2026 sulla rivista The Lancet Regional Health Europe una lettera in cui sostiene che certificare «idonea» alla detenzione una persona che si sa esposta a un ambiente dannoso costituisce un «paradosso clinico», in conflitto con il principio del primum non nocere.

Sul piano dei fatti concreti, in Italia si contano almeno tre morti recenti che hanno avuto risonanza pubblica. Moussa Balde, 23 anni, morto nel maggio 2021 nel CPR di Torino dopo essere stato isolato nell’infermeria a seguito di un’aggressione subita. 

Il 4 febbraio 2024 muore Ousmane Sylla, 22 anni, impiccandosi nel CPR di Ponte Galeria a Roma, dopo aver lasciato un messaggio scritto sul muro della propria camerata. Una ricostruzione dell’ANSA, basata sull’accesso agli atti, ha documentato che nei quattro mesi successivi alla sua morte si sono verificati almeno 21 «eventi critici» nello stesso centro, la metà dei quali tentativi di suicidio per impiccagione. 

Il caso più recente riguarda Lassoued Dhoui, 30 anni, di origine tunisina, morto il 10 agosto 2026 nel CPR di Palazzo San Gervasio (Potenza): secondo la ricostruzione giornalistica, l’uomo, descritto dagli altri trattenuti come bisognoso di attenzione costante per gravi problemi psichiatrici, dormiva da diversi giorni all’aperto su un materasso vicino al campo da calcio del centro, ed è caduto mentre si arrampicava sulla grata dell’impianto sportivo poche ore dopo aver appreso, in udienza davanti al giudice di pace, la convalida del proprio trattenimento per altri novanta giorni. 

Non è la prima morte in quello stesso centro: nell’agosto 2024 vi era già deceduto Oussama Darkaoui, un altro giovane marocchino, e sulla gestione del CPR di Palazzo San Gervasio negli anni 2018-2022 è in corso un processo, aperto nel 2025, che vede imputati medici, ispettori e personale di polizia per maltrattamenti, frode e corruzione: solo nel periodo gennaio 2025-giugno 2026, secondo il monitoraggio di attivisti indipendenti, nello stesso centro si sono verificati 280 nuovi eventi critici. 

Anche il Consiglio di Stato, con una sentenza dell’ottobre 2025 poi confermata a luglio 2026, ha riconosciuto carenze concrete della gestione dei CPR, annullando parte del capitolato con cui il ministero dell’Interno ne affida in appalto la gestione, per l’insufficiente tutela della salute e la mancata prevenzione del rischio suicidario, imponendo al Viminale di correggerlo.

Il medico tra legge e deontologia: un conflitto già visto

Il nodo più delicato, e quello su cui la vicenda di Ravenna si gioca davvero, riguarda il ruolo che la legge chiede al medico di svolgere. Una direttiva del ministero dell’Interno del 2022 stabilisce che il medico debba valutare, dopo una visita approfondita, la compatibilità tra le condizioni di salute di una persona e la permanenza, nel breve come nel lungo periodo, in una struttura con regole restrittive come un CPR. 

È un compito clinico, non amministrativo: il medico, come ha ricordato la Federazione degli Ordini dei Medici (FNOMCeO), «non autorizza» il trattenimento, si limita ad attestare l’esistenza o meno di condizioni di incompatibilità sanitaria. Ma proprio qui nasce la frizione: se la letteratura scientifica descrive la detenzione stessa come un fattore di rischio per la salute, dove finisce la valutazione clinica del singolo caso e dove comincia un giudizio, più o meno esplicito, sulla struttura in sé?

Non è la prima volta che un governo italiano prova a coinvolgere i medici in un ruolo di controllo estraneo alla cura. Nel 2008-2009, il “pacchetto sicurezza” del ministro dell’Interno Roberto Maroni introdusse il reato di soggiorno irregolare e, in una prima versione, l’obbligo per il personale sanitario di segnalare alle autorità gli stranieri irregolari che si presentavano in ospedale. 
La mobilitazione dei medici, con slogan come «Noi non segnaliamo» e «Io curo non denuncio», insieme a una giornata di protesta in circa 50 città il 17 marzo 2009, portò allo stralcio della norma. 

Più di recente, nell’ottobre 2024, la modifica dell’articolo 12 della legge 40 che dichiara la gestazione per altri un «reato universale» (legge 169/2024) ha riacceso lo stesso scontro: la ministra per la Famiglia Eugenia Roccella ha sostenuto che il medico, come ogni pubblico ufficiale, sia «tenuto a segnalare» alla Procura i casi sospetti di GPA. Il presidente FNOMCeO Filippo Anelli ha risposto che «il medico ha il dovere di curare» ed è esonerato dall’obbligo di denuncia nei confronti del proprio paziente. 

Nei tre episodi, 2009, 2024, 2026, la struttura del conflitto è identica: un provvedimento prova a spostare sul medico un compito di controllo estraneo al mandato clinico, e la risposta della categoria si organizza sempre attorno alla stessa distinzione, cura sì, delazione no.

Su questo conflitto ha preso posizione, senza essere coinvolto nella vicenda specifica, il nefrologo Giuseppe Remuzzi, accademico dei Lincei e membro del Consiglio Superiore di Sanità, in un’intervista al quotidiano il Manifesto del 18 settembre scorso. Remuzzi evita di giudicare l’operato della Procura, ma osserva che «è possibile che tra l’applicazione di una legge e la tutela della salute della persona nasca un conflitto», e propone che la sede più adatta per dirimerlo non sia un’aula di tribunale ma il Consiglio Superiore di Sanità stesso. 

Per sostenere l’idea che il dovere di cura preceda ogni altra considerazione, richiama la storia di Ferdinando Palasciano, il chirurgo dell’esercito borbonico che nel 1848 disobbedì all’ordine di non soccorrere i feriti «ribelli» durante i moti di Messina, e che il re Ferdinando, pur condannandolo, graziò per il coraggio dimostrato.

Chi decide se un certificato è falso?

È qui che la vicenda di Ravenna pone la domanda più difficile da districare. Il reato contestato è il falso ideologico: dichiarare, in un atto pubblico, qualcosa che non corrisponde al vero. Ma «idoneità» e «non idoneità» non sono misurazioni oggettive come una temperatura corporea: sono un giudizio clinico che tiene conto, peraltro per esplicita previsione della direttiva ministeriale, non solo dello stato di salute della persona, ma anche della compatibilità di quello stato con «la natura della struttura stessa» in cui verrà trattenuta. 

Su questo punto specifico, che spesso circola in forma semplificata nel dibattito pubblico, la procedura effettiva è più articolata. La direttiva del ministero dell’Interno del 19 maggio 2022 prevede due passaggi distinti. Il primo è la visita di idoneità alla vita in comunità ristretta, svolta da un medico dell’azienda sanitaria locale prima dell’ingresso nel centro: deve accertare l’assenza di malattie infettive pericolose, disturbi psichiatrici e patologie incompatibili con la detenzione, tenendo conto, per previsione esplicita della direttiva, delle specificità di ciascun centro, compresa la distanza dal pronto soccorso più vicino. 

Il secondo passaggio è uno screening svolto, questa volta sì all’interno della struttura, dal medico dell’ente gestore, ma, come rileva una scheda tecnica di ASGI (l’Associazione per gli studi giuridici sulla migrazione), si tratta di una valutazione «anamnestica e sintomatologica», priva di esami specifici: se un accertamento del sangue rivela valori alterati, la visita deve essere rimandata di nuovo all’ASL esterna.

Il punto critico, quindi, non è che il medico non visiti mai il paziente, lo visita, con un esame clinico vero e proprio, ma che, soprattutto quando la certificazione avviene in una regione diversa da quella del centro di destinazione, chi firma il certificato di idoneità raramente ha conoscenza diretta e aggiornata delle condizioni concrete della struttura specifica in cui la persona sarà reclusa: affollamento, presenza di uno psichiatra, distanza dai servizi di emergenza. 

È un problema che la stessa FNOMCeO ha messo nero su bianco, chiedendo a febbraio 2026 una revisione della procedura perché, scrivono i presidenti degli Ordini, la valutazione clinica «deve riguardare lo stato di salute e non costituire atto autorizzativo» di una struttura di cui il medico non ha conoscenza diretta.

Sul fatto che le verifiche successive funzionino, inoltre, ci sono dubbi documentati: la Corte d’appello di Roma, con un decreto del 7 luglio 2025, ha disposto la scarcerazione immediata di un trattenuto rilevando che, a fronte di 44 episodi di autolesionismo registrati nel registro degli eventi critici di un centro, nella stragrande maggioranza dei casi non erano seguite le nuove visite di idoneità previste dalla stessa direttiva del 2022: le verifiche, insomma, quando previste, spesso restano sulla carta.

I «luoghi idonei»: un problema più opaco dei CPR

Un ultimo elemento complica il quadro. Accanto ai CPR esiste un sistema di detenzione informale, i cosiddetti «luoghi idonei»: camere di sicurezza nelle questure, uffici di frontiera, aeroporti, introdotto nel 2018 e usato quando i CPR sono saturi. 

Secondo una mappatura della rivista lavialibera, ripresa in un articolo su Salute Internazionale a firma dello stesso Nicola Cocco insieme a due giornaliste, tra il 2023 e il 2025 sono state oltre 2.500 le persone trattenute in questi locali, attivi a fine 2025 in circa 60 questure italiane. 

A differenza dei CPR, dove l’ente gestore è comunque vincolato da capitolato a un presidio medico, nei «luoghi idonei» la legge non prevede alcuno screening sanitario: secondo la ricostruzione, l’idoneità al trattenimento vi sarebbe valutata dagli stessi agenti di polizia, non da personale medico. Insomma, un paradosso ancora più netto di quello dei CPR: uno spazio dove la domanda sollevata dall’inchiesta di Ravenna, quale ruolo debba avere la valutazione medica nella detenzione amministrativa, semplicemente non si pone, perché la valutazione medica lì non esiste affatto.

Un bilancio, con cautela

Restano, per ora, più domande aperte che risposte definitive. Ma alcuni fatti sono difficilmente contestabili: i CPR rimpatriano una quota minoritaria e in calo delle persone per cui l’espulsione viene disposta, a un costo pubblico elevato e con controlli scarsi; la letteratura scientifica descrive la detenzione amministrativa come un fattore di rischio per la salute, soprattutto mentale, tanto più quanto più si protrae nel tempo; i meccanismi di verifica previsti dalla legge stessa, dalle visite di idoneità ripetute alle ispezioni prefettizie, risultano applicati in modo carente e discontinuo. 

In questo contesto, il richiamo dei medici alla propria deontologia, curare prima di tutto, «non nuocere» prima di ogni altra considerazione, non è un argomento estraneo alla vicenda giudiziaria.
 

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