Il 23 giugno scorso il Senato ha approvato il Ddl 1552, a modifica della legge 157 del 1992 sulla protezione della fauna selvatica omeoterma (cioè mammiferi e uccelli) e sul prelievo venatorio. 80 sì, 56 no, due astenuti per questo disegno di legge oggi noto come “ddl Caccia” o “ddl sparatutto” per l’ampia apertura che riserva all’attività venatoria. Il nuovo testo, infatti, affianca alla tutela della fauna selvatica il principio di gestione della stessa, affidata di fatto alla caccia, peraltro una “tradizione nazionale” del nostro Paese. Il testo è ora all’esame della Commissione agricoltura della Camera dei Deputati, con numero di atto C.2984.

Nella pratica, il ddl amplia tout-court le capacità e le possibilità dell’attività di caccia, senza un’analisi multidisciplinare fondata su dati e valutazioni preliminari a giustificare le modifiche proposte. I tempi a disposizione aumentano: la chiusura della stagione di caccia, oggi fissata entro i primi dieci giorni di febbraio per non sovrapporsi ai periodi migratori e pre-riproduttivi di molte specie, potrà slittare più avanti. Aumentano le specie cacciabili, con l’aggiunta dell’oca selvatica e del piccione, e cambia lo status del lupo, non cacciabile ma non più rigorosamente protetto.

Si accrescono gli spazi disponibili per la caccia, con l’apertura alle foreste demaniali e al demanio marittimo (spiagge comprese), e le forme di caccia praticabili: da una, oggi da scegliere obbligatoriamente, a tutti e tre i tipi disponibili. Non è più soggetto ad alcun limite di numero l’uso dei richiami vivi nati in cattività – uccelli tenuti in gabbia e utilizzati per attirare, grazie al loro canto, i loro simili durante la caccia. Aumentano infine gli strumenti consentiti, con visori notturni ora ammessi in alcune forme di caccia. 

Le modifiche non si esauriscono qui, ma la direzione è ben chiara. A diminuire, infatti, è il valore e il peso della scienza nelle decisioni su caccia e fauna selvatica. Il parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), l’ente che fornisce ai decisori pubblici i dati scientifici necessari a compiere scelte di gestione faunistica oculate e fondate, passa da vincolante a derogabile. Cresce, quindi, il potere delle regioni, e contemporaneamente quello dell’ampiamente contestato Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN), posto al pari di un ente tecnico-scientifico come ISPRA. Spicca anche un’altra aggiunta: chi ostacolerà, anche senza violenza, il controllo e l’attività di caccia, sarà sanzionato. 

Mentre la strategia dell’Europa sulla biodiversità si pone l’obiettivo di proteggere legalmente almeno il 30% della superficie terrestre e il 30% dei mari dell’Unione, e il Regolamento sul ripristino della natura (la Nature Restoration Law di cui Scienza in rete ha parlato qui) impone agli Stati membri di ripristinare gli ecosistemi degradati, l’Italia va controcorrente. E lo fa restando vaga sulle percentuali di territorio da destinare alla protezione della fauna, senza citare la soglia già fissata nel ’92 del 30% di territorio sottratto alla caccia. Si introduce invece una nuova procedura con cui le regioni dovranno giustificare quali territori sono oggi esclusi dalla caccia e perché, calcolando nella quota anche quello di parchi nazionali e regionali. 

Il punto, per quanto non dichiarato con chiarezza, resta lo stesso: non superare quel limite, in opposizione a una precedente sentenza (Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 aprile 2015, n. 2106) che tratta questo 30& come uno standard minimo di tutela ambientale, non come un tetto. 

Infine, un fatto da tenere bene a mente: la Commissione Europea ha già aperto, il 7 febbraio 2024, una procedura d’infrazione per la mancata conformità della normativa italiana alla Direttiva Uccelli e al regolamento REACH sul piombo nelle munizioni che, come avevamo spiegato qui, pone grossi problemi per la biodiversità.

La gestione della fauna, secondo il ddl

Proviamo ad approfondire il significato di questo ddl. Un problema di partenza è innanzitutto metodologico. «Una legge vecchia trent’anni come la 157 può richiedere un aggiornamento, ma bisogna prima verificare cosa ha funzionato e cosa no. In merito al nuovo ddl, non è stato fatto», spiega Giovanni Albarella, responsabile antibracconaggio e attività venatoria della Lipu. Alla base del disegno di legge mancano proprio gli elementi che – come già evidenziato – di norma dovrebbero guidare delle modifiche a una legge preesistente: dati solidi e valutazioni sul pregresso. Il testo, quindi, finisce per rispondere al solo interesse venatorio, ignorando vistosamente la tutela degli ecosistemi e della relativa fauna. 

Passiamo allo scopo: la gestione della fauna selvatica. Il concetto di “gestione” ha validità laddove siano presenti conflitti reali tra fauna selvatica e attività umane. «Nessuno nega che il conflitto esista, ma le possibili soluzioni richiedono strumenti indicati dalla scienza. Non possono essere attuate solo pensando al fucile», chiarisce Albarella.
La questione, però, non è solo pratica, perché nemmeno il linguaggio scelto è neutro. Sottolineare la necessità di gestire, più che tutelare, la fauna selvatica rischia di farla percepire come un problema da risolvere, non come un valore da proteggere in quanto tale.

Uno degli aspetti più critici, secondo l’ornitologo Rosario Balestrieri, è proprio che «La caccia sportiva, secondo il ddl, concorre alla tutela della biodiversità, anche se in nessuna circostanza si può equiparare un cacciatore a un bioregolatore». La caccia, infatti, come esplicitato nel Documento di osservazioni dell’Associazione Teriologica Italiana, non riproduce la selezione naturale, colpendo soprattutto individui sani adulti, e può alterare la struttura delle popolazioni animali e la loro variabilità genetica.  

Se la caccia per hobby di fatto destruttura le popolazioni, strumenti per regolare potenziali problemi di coesistenza esistono già. Piani di controllo attuati dalle Regioni (previo parere vincolante dell’ISPRA) dovrebbero subentrare nella gestione di conflitti tra attività umana e fauna selvatica rilevati sui territori e orientare le misure da prendere. A un livello diverso, piani di gestione – documenti preparati dall’ISPRA su richiesta del Ministero dell’ambiente o di altre autorità locali – dovrebbero guidare le attività di conservazione e i prelievi venatori. Tuttavia, Albarella chiarisce: «I piani di gestione risultano poco attuati, e si continuano a cacciare specie in cattivo stato di conservazione».

Diventa lampante, quindi, il rischio del ridimensionamento del ruolo dell’ISPRA, aggravato dal conflitto d’interessi strutturale insito nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, che riserva un seggio a ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta – insomma, ai cacciatori stessi. In altre parole, chi dovrebbe valutare la sostenibilità dei prelievi venatori siederà accanto a chi quei prelievi li mette già in pratica. Lo schema si ripete anche a livello nazionale, con la possibilità che avrebbe il ministro dell’agricoltura di proporre alla Presidenza del consiglio la lista aggiornata delle specie cacciabili, senza l’obbligo di consultare alcun organo scientifico.

La riorganizzazione impatta anche i territori stessi. Oggi, il territorio è suddiviso in unità chiamate ATC (Ambiti Territoriali di Caccia) per la caccia programmata, e, con il nuovo ddl, queste passeranno da una dimensione subprovinciale a una provinciale, con l’ulteriore rischio di un effetto di mascheramento spaziale: si raggiungerebbe una quota di territorio protetto in poche aree mentre altre zone potrebbero subire una pressione indifferenziata. 

Cambia, infine, anche la natura dell’attività venatoria stessa. Le aziende faunistico-venatorie, finora senza scopo di lucro, potranno costituirsi come vere e proprie imprese. La fauna, definita dalla legge come patrimonio indisponibile dello Stato, diventerebbe, secondo Albarella, «una fonte di business».

Un taglio alla scienza

Il distacco del disegno di legge dalla scienza è evidente in più punti. Partendo dalla Direttiva Uccelli, vietare la caccia nei periodi cruciali del ciclo vitale delle specie è un principio cardine per la loro tutela. La possibilità di discostarsene a discrezionalità regionale, adottando motivazioni fondate su generiche «fonti di informazione scientifica indicate dalla Commissione europea» preoccupa per la sua nebulosità, oltre che per la sua potenziale pericolosità. La scienza non è vaga: entro i limiti delle conoscenze disponibili in un dato momento e contesto, fornisce dati e strumenti per decisioni mirate. In questo caso, la scelta è di prendere decisioni ignorando tali conoscenze. 

Il momento, tra l’altro, è delicato anche sul fronte europeo. La Commissione, infatti, ha aperto una consultazione pubblica, in corso fino ad agosto 2026, proprio per valutare semplificazioni o rafforzamenti delle Direttive Habitat e Uccelli rispetto alla crisi climatica, un vero e proprio stress test. «Riformare la caccia in Italia, in questo contesto, significa esporsi a un potenziale corto circuito istituzionale», commenta Balestrieri.

Un altro aspetto riguarda i richiami vivi: in cattività se ne possono mantenere senza limiti,  ma è stato fissato un tetto per quelli catturati in natura di dieci esemplari per specie, fino a un massimo di quaranta per cacciatore. Una scelta che, secondo Balestrieri, non è sensata: «Se l’uso di richiami allevati è ormai illimitato, non c’è ragione per continuare a consentire anche solo in parte la cattura di esemplari selvatici. In più, si viene a creare una zona grigia in cui è più facile commettere illegalità e si catturano molte altre specie perché le reti non sono selettive. Parliamo di tanti individui stremati dalle migrazioni, ma anche di specie rare».

Criteri scientifici oggettivi dovrebbero valere anche per l’elenco delle specie cacciabili, che la Direttiva Uccelli tratta come un elenco da aggiornare in base allo stato di conservazione 
delle popolazioni, non come un “menu fisso”. Il ddl, però, non menziona alcun meccanismo di revisione periodica basato su dati aggiornati: l’elenco resta un atto politico, anziché il risultato di un processo di aggiornamento continuo.

Un impatto su più livelli

Un primo livello di impatto del ddl riguarda ovviamente le specie cacciate. «Concentriamoci però non solo su quelle che si aggiungono all’elenco, ma anche su quelle che ci sono ancora, nonostante le evidenze scientifiche», osserva Balestrieri. È il caso, per fare solo un esempio, della pernice bianca, classificata nelle liste rosse della IUCN come vulnerabile, ma che resta cacciabile. A livello generale, come evidenzia un report ISPRA, poi ripreso da una lettera scritta dal WWF insieme a dieci società scientifiche allo Stato italiano, oltre 32 milioni di uccelli cacciabili sono stati abbattuti in Italia tra le stagioni 2017-2018 e 2022-2023. Un dato che lo stesso Istituto giudica incompleto e probabilmente sottostimato, per assenza o parzialità dei dati trasmessi da alcune regioni. Tra le specie più colpite compaiono proprio alcune già segnalate come fragili dallo stesso ISPRA, come la tortora selvatica e l’allodola.

Un secondo livello riguarda gli effetti non letali della caccia. Balestrieri spiega: «Un aspetto che spesso non si considera riguarda gli effetti di disturbo dell’attività di caccia sulle specie che non sono un bersaglio. Vanno ben oltre il singolo individuo abbattuto». Anche gli individui non impattati direttamente, infatti, possono essere più vigili, alimentarsi meno, modificare l’uso che fanno del loro habitat e consumare più energia. A questi fattori si aggiunge adesso l’estensione della caccia alle ore notturne che, continua Balestrieri, può generare «un disturbo profondo e generalizzato sull’intero ecosistema»: è di notte che la fauna si alimenta e si sposta facendo affidamento sul buio come protezione naturale, e diverse specie non colpite possono vedere comunque i propri ritmi biologici interrotti o alterati da spari e intrusioni.

Infine, va sottolineato l’impatto che riguarda la sicurezza pubblica e l’accesso al territorio. Un monitoraggio annuale eseguito dall’Università di Urbino registra sì un trend in calo negli incidenti e decessi causati dalla caccia, ma non nullo: nella stagione 2025/2026 si contano nove decessi e 37 feriti. L’apertura, tra i vari spazi, di spiagge e foreste pubbliche alla programmazione di caccia, invece di ridurre i rischi negli spazi frequentati dai cittadini, ne introduce su spazi finora esclusi.

Un’occasione mancata

Sul ddl le critiche sono arrivate da ogni parte: dallo schieramento di decine di sigle tra associazioni e mondo scientifico e le petizioni promosse da WWF, Lipu e altre associazioni, fino a voci esterne come quella del Comitato permanente della Convenzione di Berna e del papa.

Di fatto, siamo davanti a un’occasione mancata. Il ddl avrebbe potuto rafforzare il ruolo della scienza, ridurre i costi ecologici che il Paese sta già pagando, muoversi in sinergia con le strategie europee sul cambiamento climatico, e dare una necessaria svolta culturale al Paese nel modo in cui viviamo e rispettiamo la natura e i territori. Manca, totalmente, della prudenza nel valutare gli effetti prima di normarli e della volontà di decidere insieme alla scienza, anziché metterla da parte.

Albarella è chiaro: «Il ddl non intacca in alcun modo le problematiche di conflitto e di convivenza tra fauna selvatica e attività umane, soprattutto quelle agricole. Non è risolutivo, in nessuna sua parte». La risoluzione manca tanto nella pratica quanto nel metodo. Lo dimostra la distanza tra le misure a favore della natura – e quindi delle persone – che i dati scientifici avrebbero chiesto, e quelle che la politica ha scelto di portare avanti.