Nel pomeriggio di giovedì 23 luglio 2026, seduta n.182, il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge recante modifiche in materia di imputabilità del minore. Si conoscerà il testo del D.d.l. non appena sarà trasmesso al Parlamento e per ora occorrerà accontentarsi del comunicato stampa pubblicato sul sito del Governo e del testo attuale degli artt. 98 co. 1 c.p. e 9 d.P.R. 448/1998, entrambi interessati dal disegno di legge. 

Il processo penale minorile, in vigore dal 1° gennaio 1989 in attuazione del D.p.r. n. 448 del 1988, ha storicamente rappresentato un terreno di sperimentazione per scelte ispirate a istanze di abolizionismo, rieducazione, al reinserimento sociale e alla diversion, cioè all’obiettivo di tenere il ragazzo o la ragazza fuori dal circuito penale ogni volta che sia possibile. Per questo, osservarne l’evoluzione ha offerto a lungo spunti preziosi su come perseguire in modo efficace le finalità della giustizia minorile: recupero, responsabilizzazione, reinserimento.

L’idea di modificarne impianto e visione invece tenta la destra da tempo. Una prima proposta di legge in Senato, sul tema, è stata avanzata nel 2001 da Giuseppe Consolo, allora Alleanza Nazionale, che voleva portare il limite di età per l’imputabilità del minore da 14 a 12 anni. Nel 2006 ci provò Alfredo Biondi, Forza Italia, che voleva portarla da 14 a 13 anni. La Lega insiste sul tema dal 2019, con una proposta di legge presentata a firma dell’onorevole Gianluca Cantalamessa. Dal 2019 sono molto numerosi gli interventi di Matteo Salvini sul tema, con un crescendo a partire dal 2023. L’ultima proposta a essere stata presentata in Parlamento è quella a firma di Marta Fascina, che ha iniziato il suo iter in Commissione Giustizia proprio una manciata di giorni fa, il 7 luglio, con relatore Pietro Pittalis. La proposta è nuovamente quella di abbassare l’età imputabile da 14 a 13 anni. 

Come il sistema italiano protegge i minori

Nel diritto italiano, l’età minima di imputabilità penale è fissata tassativamente a 14 anni. Questo principio, sancito dal codice penale (articolo 97), si articola su tre livelli rigidamente definiti dall’età del minore. I minori di 14 anni sono considerati per legge del tutto privi della capacità di intendere e di volere al momento del fatto. Non possono mai essere imputati, sottoposti a processo o condannati a una pena detentiva, indipendentemente dalla gravità del reato commesso. Se il ragazzo (o la ragazza) viene ritenuto socialmente pericoloso, per esempio per aver commesso un reato grave, il giudice per i minorenni può applicare misure civili o di sicurezza non punitive, come la libertà vigilata o il collocamento in una comunità educativa. Il minore che ha compiuto 14 anni ma non ancora i 18, non è comunque automaticamente imputabile. Spetta al giudice l’onere di dimostrare, attraverso perizie psicologiche e sociali, che possiede la maturità e il discernimento necessari per comprendere il valore illecito del suo gesto (articolo 98 c.p.). Se dichiarato imputabile, l’adolescente viene processato dal tribunale per i minorenni e beneficia di una pena diminuita rispetto a quella prevista per gli adulti. 

In questo quadro legislativo si inserisce l’istituto della messa alla prova che rappresenta lo strumento centrale e più innovativo della giustizia minorile in Italia. Interviene come una causa di estinzione del reato permettendo di sospendere il processo e affidare il minore ai servizi sociali per un percorso educativo; se il percorso si conclude con esito positivo, il reato si estingue senza alcuna condanna. Regolata dagli articoli 28 e 29 del D.P.R. 448/1988 questa misura punta al recupero dell’adolescente e ha un iter ben delineato: il giudice ferma il procedimento penale per un periodo massimo di tre anni per i reati più gravi o di un anno per gli altri e i servizi sociali creano un programma su misura che può includere obblighi legati allo studio, al lavoro, ad attività sportive o di volontariato. L’adolescente viene seguito passo dopo passo dagli operatori della giustizia minorile per verificarne i progressi e la crescita personale. Se il giovane rispetta il programma e dimostra di essere cambiato, il giudice dichiara il reato estinto in un’apposita udienza. Se il ragazzo viola le regole o interrompe il percorso, il processo penale riprende dal punto in cui era stato interrotto.

Lo standard internazionale: 14 anni, non meno

Nel diritto internazionale, l’età minima di imputabilità penale non è fissa in un unico trattato globale, ma il Comitato ONU sui Diritti dell’Infanzia raccomanda di fissarla ad almeno 14 anni, considerando questa soglia come lo standard internazionale ideale di giustizia minorile. L‘articolo 40 della Convenzione sui Diritti del Fanciullo del 1989 chiede agli Stati di stabilire un’età minima sotto la quale i minori sono presunti non capaci di violare la legge penale, senza però indicare un numero preciso. Il Comitato ONU ha esortato gli Stati membri a innalzare l’età minima di responsabilità penale a 14 anni, lodando i Paesi che adottano questa soglia o una superiore (come 15 o 16 anni) e vietando i sistemi con età inferiori ai 12 anni.
In ambito europeo, la valutazione della capacità di intendere e di volere per i minori nella fascia d’età intermedia (generalmente tra i 14 e i 18 anni) si fonda sul principio della valutazione individualizzata caso per caso. I paesi dell’Unione Europea gestiscono l’onere e le modalità di questa valutazione principalmente attraverso due approcci: Il modello della “presunzione di incapacità” (Italia, Romania) e Il modello della “flessibilità per reato” (Germania, Francia, Polonia). La Direttiva UE 2016/800 impone a tutti gli Stati membri tutele ferree durante questa valutazione. L’esame della personalità deve essere tempestivo, non deve traumatizzare l’adolescente e richiede obbligatoriamente l’assistenza di un legale e dei genitori (o tutori) sin dalle prime fasi di raccolta delle informazioni utili alla perizia.

Il Decreto Caivano: quando la repressione prende il sopravvento

In Italia il modello della presunzione di incapacità è stato messo sotto accusa dalla destra negli ultimi venti anni ma solo nel 2023 con il cosiddetto “Decreto Caivano” (D.L. 123/2023, convertito nella Legge 159/2023) si incrina la visione generale. Il decreto, infatti, modifica profondamente l’istituto della messa alla prova minorile, introducendo un approccio più severo e rompendo il principio storico secondo cui la messa alla prova era applicabile a qualsiasi tipo di reato commesso da minori. 

Questa modifica ha sollevato forti e quasi unanimi critiche da parte di giuristi, magistrati minorili, avvocati, tra cui l’Unione delle Camere Penali Italiane, e associazioni per i diritti dei detenuti come Antigone. I dati dell’associazione denunciano la mancata funzione di deterrenza di questi inasprimenti, che si traducono solo di aumento della detenzione. 

La critica principale contesta l’introduzione dei reati ostativi (il divieto automatico di messa alla prova per reati gravi come l’omicidio o la violenza sessuale aggravata). Il sistema penale minorile italiano (D.P.R. 448/1988) si basava sul principio che il percorso di recupero dovesse essere modellato sulla personalità del ragazzo e non sul titolo di reato commesso. Il Decreto Caivano, invece, sostituisce la logica educativa e riabilitativa con una puramente repressiva e “carcerocentrica”, allineando il trattamento dei minori a quello degli adulti.

L’onere della prova si ribalta

Finora, nel diritto penale minorile la questione centrale che viene prioritariamente affrontata, è verificare se il ragazzo o la ragazza possano essere ritenuti responsabili. Questa responsabilità non dipende tanto dal reato o fatto commesso ma dall’età e dalla maturità del giovane. Questo significa che il giudice deve valutare se il minore era in grado di comprendere il disvalore del fatto e di autodeterminarsi. 

Il disegno di legge del Governo interviene introducendo una presunzione relativa di capacità di intendere e di volere per chi, al momento del fatto, abbia compiuto quattordici anni e non ancora diciotto. Muta così il criterio di accertamento: la capacità non deve più essere positivamente verificata caso per caso, ma si presume fino a prova contraria, restando ferma la possibilità di escludere l’imputabilità quando risulti, sulla base degli elementi acquisiti nel procedimento, che l’adolescente ne fosse privo al momento del fatto.

Non si tratta, quindi di far scendere l’età dell’imputabilità (come si legge su alcuni titoli), che rimane fissata al compimento dei 14 anni (sotto i 14 si rimane non imputabili). Scatta, però, l’inversione dell’onere della prova: finora, per i minori tra i 14 e i 18 anni valeva una sostanziale presunzione di incapacità. Spettava al giudice e alla procura accertare e dimostrare, caso per caso, che vi fosse la presenza della capacità di intendere e di volere al momento del reato. La nuova regola stabilita nel disegno di legge introduce la presunzione relativa di imputabilità: significa che, tra i 14 e i 18 anni ragazzi e ragazze saranno considerate di regola capaci di intendere e di volere, salvo che la difesa dimostri il contrario o emerga il contrario dalle indagini. Resta ferma la diminuzione della pena prevista per i minori imputabili. 

Chi difende la riforma

Ovviamente il Governo e la sua maggioranza lodano e sostengono questo provvedimento. Il mondo della Giurisprudenza attende il testo per rilasciare commenti. Tra tutte le voci favorevoli ripotiamo il commento del Guardasigilli per competenza e ruolo, cioè il ministro della Giustizia Carlo Nordio, che durante la conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri afferma che il provvedimento rappresenta il tassello che completa il percorso normativo avviato con il Decreto Caivano: «Non abbiamo abbassato l’età di imputabilità a 13 anni, come si era ipotizzato guardando ad altri Paesi. Abbiamo mantenuto la soglia dei 14 e non c’è un inasprimento delle pene. Abbiamo invece invertito l’onere della prova per adeguarci all’evoluzione della società: partiamo dal presupposto che un sedicenne oggi sia in grado di comprendere il significato dei propri gesti, salvo prova contraria». 

Chi la contesta, e perché

Le critiche alla visione e alla strategia di questo governo in materia di diritto penale minorile sono emerse già nel 2023. In merito alla modifica della messa alla prova ci furono critiche di incostituzionalità. La Costituzione, infatti, impone alla Repubblica di proteggere la maternità, l’infanzia e la gioventù. 

Molti tribunali hanno sollevato dubbi di legittimità costituzionale tra cui il tribunale per i minorenni di Bari, evidenziando come sbarrare la strada alla riabilitazione violi il dovere dello Stato di proteggere e recuperare i giovani devianti. La violazione riguarderebbe anche la legislazione europea: bloccando la messa alla prova e aumentando la custodia cautelare, la norma è in contrasto con la Direttiva UE 2016/800, la quale sancisce che per i minorenni la privazione della libertà deve essere una misura di estrema ratio e di durata minima possibile. 

Nonostante le critiche sul funzionamento dei tribunali minorili e  le denunce sulle violenze accertate nelle carceri minorili, che ne dimostravano tutta la inadeguatezza, Il sostegno alla visione vigente dell’ordinamento in tema di diritto penale minorile, prima delle modifiche introdotte dall’attuale governo, è stato ampio sia nel mondo della giurisprudenza che della società civile organizzata. Come sostiene l’avvocata Silvia Lucarelli: «La legge riconosce che non tutti quattordicenni sono uguali, e che la responsabilità penale deve fondarsi su una valutazione concreta e individualizzata. Questa impostazione non è segno di debolezza del sistema, ma un’affermazione forte di civiltà giuridica, perché mette al centro la persona, la sua consapevolezza e possibilità di recupero». 

Oggi di fronte alla comunicazione della Presidente del Consiglio sull’approvazione di un disegno di legge recante modifiche in materia di imputabilità del minore, pur in attesa del testo definitivo, sono già molte le voci contrarie. Claudio Cottatellucci, presidente dell’Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia, elenca ragioni culturali e ragioni pratiche per dire no a una ipotesi che a una riflessione obiettiva non può che dimostrare la sua inconsistenza di norma “manifesto”. Una scelta che rappresenterebbe un ulteriore passo nella trasformazione della giustizia minorile italiana da sistema fondato sulla funzione educativa e sulla responsabilizzazione a un sistema sempre più orientato alla punizione e alla repressione. 

Anche Susanna Marietti, coordinatrice nazionale e responsabile dell’osservatorio minori dell’Associazione Antigone, respinge la bontà del provvedimento e soprattutto la sua visione: «Rischia di essere la pietra tombale di un’idea di giustizia minorile che il nostro Paese aveva costruito con fatica. La domanda non dovrebbe essere come punire prima, ma come intervenire prima: prima che un ragazzo venga abbandonato, prima che la scuola lo perda, prima che i servizi sociali non riescano a intercettare il disagio, prima che una situazione di marginalità diventi una storia criminale. La risposta alla devianza minorile deve essere costruita intorno alla responsabilizzazione e all’educazione, non alla mera anticipazione della sanzione». 

Un’altra critica investe la questione che limitare la discrezionalità dei giudici in questa fase vuol dire snaturare la specializzazione del sistema penale minorile, che è stato invece creato proprio per rispondere alle esigenze evolutive dei giovanissimi. Il nostro ordinamento non mira e non deve mirare a punire il ragazzo come un adulto in miniatura, ma lavora per comprenderne il percorso, responsabilizzarlo e favorirne il reinserimento nella società.  Una risposta che penalizza i percorsi di crescita dei ragazzi e delle ragazze senza affrontare le radici della violenza semplicemente non funziona.  

Staremo a vedere

A parere di chi scrive è proprio la Presidente Meloni nel suo video comunicato a fornire una interpretazione più politica del provvedimento, ad evidenziarne la natura securitaria e la limitatezza della sua capacità di azione. Non tanto quando dice: «Con questo provvedimento quella capacità si presume sempre. Significa che si potrà ancora dimostrare il contrario davanti al giudice, ma il punto di partenza cambia: prima si presumeva l’incapacità, oggi si presume la responsabilità», ma quando afferma che di fronte ad altri soluzioni possibili sceglie in primis questa: «Questo provvedimento è un tassello, in un percorso molto più difficile e spesso silenzioso. Perché un ragazzo di 15 o 16 anni che diventa violento o commette reati quasi mai ci arriva da solo: c’è spesso una famiglia che lo ha dimenticato, una scuola che lo ha perso, un quartiere senza nulla da offrire la sera».

Staremo a vedere in questo ultimo anno di legislatura se questo Governo realizzerà tutti gli altri tasselli, che in quattro anni non ha realizzato.